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CHI SIAMO

 

 

 

ORGANIZZAZIONE

 

 

 

LO STATUTO

 

 

 

BILANCIO

 

 

 

CODICE ETICO

 

 
 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE KIM Onlus
 

Denominazione - Sede - Scopo - Mezzi

 

Art.1.- E’ costituita l’Associazione :

" K I M Onlus "

 

essa opera nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 460/97 e relativamente agli enti non commerciali

Art.2.  Essa ha sede in Roma, con facoltà di costituire altrove Sedi secondarie. La sede legale è in via di Villa Troili, 46 - Roma

Art.3.  L’Associazione ha una durata illimitata nel tempo. Art.4.- L’Associazione ha lo scopo di:

·     assistere i minori gravemente ammalati che vivono in Italia in condizioni di disagio o in Paesi in cui le strutture sanitarie non consentono interventi terapeutici adeguati. Nello specifico si attiverà per ottenere la loro ospedalizzazione e per garantire loro la necessaria assistenza psico socio-sanitaria e morale, assicurando l’accoglienza per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dall’inizio della convalescenza post-ospedaliera.  Inoltre, nei casi in cui è necessario prolungare la permanenza fissa del minore malato e dell’accompagnatore in Italia, si impegna a continuare a seguire l’evoluzione sanitaria del caso e, per quanto possibile, ad individuare una diversa sistemazione alloggiativi

·     -    promuovere per i minori italiani e stranieri le cui condizioni di vita possono costituire rischi di devianza:

     -  azioni educative tra cui l’impegno all’integrazione etnica ed interculturale, con particolare attenzione 

     all’accettazione della diversità;

    - azioni formative specifiche, ivi compreso l’inserimento scolastico, e l’avviamento professionale. Ove necessario, queste azioni potranno riguardare anche i familiari del minore assistito ;

·     proporsi come riferimento per altri progetti di comunità di assistenza e di accoglienza per bisognosi e disabili.

·     -  proporsi come luogo di servizio per giovani ed adulti di entrambi i sessi, ed in particolare come sede per lo svolgimento del Servizio Civile Volontario

·    - promuovere e dare corso ad azioni formative a favore del volontariato sia interno che esterno. Più specificatamente:

1) strutturare percorsi formativi per i volontari dell’Associazione con l’obiettivo di:

    - conoscere l’Associazione e condividerne stile e valori

    - identificare uno spazio specifico di impegno nel vivere l’esperienza

    - confrontarsi  con i temi emergenti quali i diritti dell’infanzia, la salvaguardia della salute e l’educazione interculturale

2) sostenere e formare nel ruolo l’Equipe della Casa di Kim, con l’obiettivo di:

   - accrescere le risorse personali nella relazione d’aiuto

   - potenziare le capacità di lettura delle dinamiche interpersonali

   - favorire la formazione permanente

3) promuovere esperienze formative per singoli e gruppi, con l’obiettivo di:

  - conoscere, approfondire e vivere nel quotidiano l’esperienza e lo stile dell’Associazione

4) costituire una Scuola di Formazione al Volontariato con l’obiettivo di:

  - formare persone capaci di diffondere una cultura di solidarietà, di accoglienza e di rispetto dell’altro e di operare in tal senso

·     promuovere la realizzazione, la produzione, l’allestimento e la diffusione in forma associata di attività di ricerca, in ambito socio economico e umanistico, di iniziative culturali, aventi come finalità la promozione dello sviluppo sociale, culturale, civile ed economico, la diffusione della cultura, la promozione della creatività e lo sviluppo dello spirito critico. Rientrano negli interessi dell’Associazione la progettazione e valutazione di programmi comunitari, nazionali e regionali

Art.5. L’Associazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:

·         - il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge

·          - l’obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività istituzionali

 Art.6. L'Associazione è democratica e pluralista, e si impegna nella valorizzazione dei principi di eguaglianza, solidarietà e tutela dei minori e delle minoranze.

 Art.7. L'Associazione è aconfessionale e i soci operano ispirandosi ai grandi valori umani  e cristiani quali lo spirito di servizio, l’ amore, la solidarietà verso gli ultimi, i piccoli ed i deboli.

 Art.8. L’Associazione privilegia i rapporti con altre realtà di Volontariato che operano nel settore.

 Art.9. L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazione personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art.10. Allo scopo di realizzare i fini di cui all’Art. 4, l’Associazione si adopererà in particolare per :

·          - Reperire e gestire le strutture mobili e immobili necessarie per il raggiungimento dei fini sociali.

·          - Svolgere un’azione pedagogica e formativa anche di tipo professionale a favore dei minori da essa assistiti ed i loro eventuali familiari.

·          - Intraprendere tutte le azioni di raccolta fondi e propaganda necessarie al raggiungimento dei fini sociali.

·         - Stipulare convenzioni, affidamenti o accordi di qualsiasi altro tipo, con le strutture pubbliche riguardo al servizio svolto dall’Associazione o ai mezzi necessari per svolgerlo.

 

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 

Art.11. Il patrimonio è costituito :

·         dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione ;

·         da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ;

·         da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ;

Le entrate dell’Associazione sono costituite :

·         dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;

·         dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse ;

·         dai proventi derivanti da attività connesse, anche produttive, eventualmente poste in essere.;

·         da contributi esterni ;

·         da rimborsi derivanti da convenzioni ;

 Art.12. L’esercizio chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo di ogni anno, verrà predisposto dal Consiglio

          di Amministrazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente e preventivo del successivo esercizio.

 Art.13. L’Associazione ha facoltà di ottenere finanziamenti a titolo infruttifero dai Soci e da terzi.

 

SOCI

 Art.14. I Soci si distinguono in :

·         soci fondatori

·         soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione della presente Associazione indicati nell'atto costitutivo e

che permangono nell’ Associazione versando la quota annualmente stabilita  dall’ Assemblea.

Sono soci ordinari le persone fisiche la cui domanda verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all’atto di tale riconoscimento, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall’Assemblea.

I soci che non avranno versato la quota annuale entro il 31 dicembre saranno considerati decaduti.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni , indegnità e decadenza per il mancato pagamento della quota annuale; la predetta decadenza verrà dichiarata dal Consiglio; l’indegnità dall’Assemblea dei soci.

Sono Sostenitori dell’ Associazione, persone fisiche o non, coloro che, pur non essendo soci, verseranno nelle casse dell’Associazione un contributo libero.

 

AMMINISTRAZIONE

 

Art.15. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni, scadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede, alla prima riunione utile, alla sua sostituzione cooptando il primo dei soci non eletti o, in mancanza, un altro membro scelto all'unanimità, fino alla prima Assemblea annuale.

 Art.16. Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Responsabile per la Tesoreria. I membri di Consiglio assumeranno, in base alle esigenze associative ed al profilo personale, incarichi specifici finalizzati allo sviluppo  di determinate aree e settori per il raggiungimento di obiettivi condivisi ed opereranno con espresse deleghe di autonomia  che consentano l’ elaborazione di progetti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Al Presidente del  Consiglio d'Amministrazione spetta la legale rappresentanza dell'Associazione.

Art.17. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario consuntivo  e preventivo, all’amministrazione della quota sociale e per stabilire l’entrata dei soci. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.18. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Potrà, ove necessario, avvalersi anche della collaborazione di personale qualificato e di specifici professionisti, in particolare  per quanto riguarda la gestione del Centro di Accoglienza “La Casa di KIM” e per i servizi generali dell’ Associazione stessa. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla assunzione dei dipendenti determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, che propone alla approvazione dell’Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.19. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio ; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

 

 ASSEMBLEE

 

Art.20. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l’anno entro il 30 aprile mediante comunicazione  scritta (anche via fax o per posta elettronica) diretta a ciascun socio, non oltre il quindicesimo giorno prima di quello fissato per l’Assemblea che deve pure essere convocata su eventuale domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a  norma dell’art.20 c.c. Ciascun socio potrà rilasciare delega, nel caso non potesse partecipare alle Assemblee indette, a mezzo comunicazione scritta (anche via fax o per posta elettronica). L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art.21. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, sulle modifiche dell’Atto costitutivo e Statuto, e su tutto quanto altro demandato a lei per legge e per Statuto.

 L’Assemblea formula e può deliberare eventuali modifiche al Regolamento, allo Statuto con le modalità previste all'art. 24.

Art.22. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione  ed i componenti il Collegio dei Sindaci. I soci possono farsi rappresentare da altri soci non membri del Consiglio. Ogni socio può rappresentare due altri soci.

Art.23. L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

Art.24. Le Assemblee validamente costituite deliberano con la maggioranza prevista dall’art.21 c.c.

 

 

COLLEGIO DEI SINDACI

Art.25. La gestione economica dell’Associazione è controllata da un Collegio di Sindaci, costituito da tre membri, eletti per un  triennio dall’Assemblea dei soci. II Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, e redigere una relazione ai rendiconti economici e finanziari annuali da presentare all’Assemblea per l’approvazione degli stessi ; potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

 

SCIOGLIMENTO

 Art.26. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. La devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altre Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

CONTROVERSIE

Art.27. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da eleggersi dall’Assemblea per un triennio; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedere. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.28. Per ogni controversia giudiziaria si elegge come competente il Foro di Roma.

 

    Associazione Kim onlus La onlus che aiuta i bambini malati - Sede legale : Via di Villa Troili, 46  00163 Roma -  Segreteria  Tel/Fax. +39 06 66514479 Lunedì - venerdì : ore 9.00-17.00